Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Prestito mostre ed esposizioni

Autorizzazione al prestito ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 42/2004

 

Quadro normativo di riferimento

Le procedure relative all’autorizzazione al prestito di beni culturali mobili per mostre ed esposizioni, in Italia e all’estero, sono disciplinate dall’articolo 48 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dalle disposizioni attuative e interpretative emanate dal Ministero della Cultura.

In particolare, costituiscono riferimento normativo:

  • D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 48 (prestito per mostre ed esposizioni) e art. 66 (uscita temporanea dal territorio nazionale);
  • Circolare DG ABAP n. 29/2019, con Appendice;
  • Circolari DG ABAP n. 28/2018 (schede conservative e prestito);
  • Circolare DG ABAP n. 3/2020, p. 3;
  • Circolare DG ABAP n. 23/2026, pp. 2-4.

 

Competenza e organizzazione del procedimento

È compito della Soprintendenza il rilascio delle autorizzazioni al prestito di beni e cose d’interesse culturale per mostre ed esposizioni che si svolgano sul territorio nazionale, qualora la movimentazione non presenti particolari profili di delicatezza — connessi alle modalità di spostamento o allo stato di conservazione delle opere — né riguardi beni di particolare rilevanza, quali opere di eccezionale valore, beni costituenti il nucleo identitario di un’istituzione museale ovvero insiemi significativi provenienti da una medesima collezione.

La delega delle funzioni autorizzative alle Soprintendenze per le mostre in Italia è stata ribadita dalla Circolare n. 29 del 22 ottobre 2019 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con esclusione dei beni culturali le cui dimensioni, i materiali costitutivi, la tecnica esecutiva o lo stato di conservazione richiedano particolari cautele sotto il profilo conservativo, della manipolazione o del trasporto.

I prestiti di beni culturali destinati a mostre o esposizioni all’estero sono invece autorizzati direttamente dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. In tali casi è obbligatorio richiedere anche il rilascio dell’Attestato di Circolazione Temporanea (ACT) presso l’Ufficio Esportazione competente.
Anche quando l’autorizzazione non è rilasciata dalla Soprintendenza, la richiesta dovrà pervenire ad essa, che si occuperà dell’istruttoria ai fini del provvedimento finale emanato dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

 

Prescrizioni tecnico scientifiche

Gli enti che presentano formale richiesta di autorizzazione al prestito sono tenuti al rispetto delle prescrizioni stabilite dall’Atto di indirizzo sui criteri tecnico‑scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D.Lgs. 112/1998), come aggiornate e integrate dalla Circolare n. 29/2019 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Le operazioni di movimentazione, imballaggio, trasporto e accrochage devono essere eseguite con l’assistenza di un restauratore di beni culturali dell’ente prestatore/soggetto organizzatore; in mancanza e a seguito di specifica richiesta, tali attività potranno essere svolte da un funzionario restauratore della Soprintendenza.

 

La richiesta di autorizzazione al prestito deve essere presentata dal proprietario del bene, o dal soggetto organizzatore della mostra, alla Soprintendenza almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice. Detto termine costituisce condizione di ricevibilità dell’istanza, il cui mancato rispetto non determina automaticamente il rigetto dell’istanza, dovendo l’Amministrazione procedere a una valutazione in concreto sulla base delle caratteristiche dell’evento (sede, date, beni richiesti, ecc.).

Nel caso di richieste presentate da soggetti concessionari o gestori di beni pubblici, l’istanza deve essere integrata dal formale assenso della proprietà e dalla documentazione statutaria dell’ente affidatario.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati, in forma completa e sottoscritta dai responsabili:

  • progetto scientifico della mostra, con curatori ed eventuale comitato scientifico;
    standard facility report della sede espositiva;
  • elenco completo, anche provvisorio, delle opere partecipanti;
  • lista delle opere richieste in prestito, con fotografie a colori leggibili;
  • scheda di prestito (loan form) contenente dati dell’ente prestatore, identificazione dell’opera, valore assicurativo, indicazioni sull’assicurazione, prescrizioni per trasporto, imballaggio, movimentazione e allestimento, crediti e uso delle immagini;
  • nominativo del responsabile della custodia;
  • dichiarazione sullo stato giuridico e sulla legittima provenienza e detenzione;
  • decreto di dichiarazione di interesse culturale in caso opere di proprietà privata;
  • elenco excel con fotografie per richieste superiori a sette opere;
  • nominativi delle ditte specializzate individuate per la logistica dei beni culturali;
  • nominativi delle compagnie assicurative e, ove possibile, bozza o schema di polizza;
  • garanzia scritta di restituzione a fine mostra, in caso di mostre all’estero.

In mancanza della documentazione richiesta, il procedimento resta sospeso fino a integrazione.

L’autorizzazione per mostre ed esposizioni è rilasciata entro novanta giorni (90) dalla data della richiesta. Si precisa che il dies a quo decorre dalla presentazione della richiesta di autorizzazione completa in tutti i suoi elementi.

Entro un mese dall’inaugurazione, sia per mostre in Italia che all’estero, devono essere trasmessi:

  • eventuali variazioni motivate all’elenco delle opere;
  • polizza e certificato assicurativo “all risks” o garanzia statale sostitutiva;
  • relazione del trasportatore attestante il rispetto delle prescrizioni conservative;
    relazione del restauratore o del funzionario della Soprintendenza per eventuali interventi conservativi;
  • nominativi e recapiti di registrar, trasportatori, accompagnatori e altri soggetti coinvolti;
  • cronoprogramma delle operazioni di prelievo e ritiro;
  • per i prestiti all’estero, indicazione di Uffici Esportazione e dogane interessate.

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026, 13:41