Spostamento di beni
Denuncia ai sensi dell’art. 21, co. 2 D.Lgs. 42/2004
Quadro normativo di riferimento
Le procedure relative allo spostamento di beni culturali sono disciplinate dall’articolo 21, co. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dalle disposizioni attuative e interpretative emanate dal Ministero della Cultura.
In particolare, costituiscono riferimento normativo:
- D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 21 co. 2;
- Circolare DG ABAP n. 23/2026, pp. 1-2.
Organizzazione del procedimento
Il soggetto proprietario che intende procedere ad uno spostamento di beni culturali, anche temporaneo, è tenuto a presentare formale denuncia alla Soprintendenza, la quale, entro trenta (30 giorni) dall’avvenuta denuncia può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
Contenuti minimi della denuncia di spostamento
- Dati identificativi completi del bene culturale oggetto di spostamento.
- Dati identificativi del luogo in cui il bene culturale verrà spostato.
- Immagini fotografiche (generali e di dettaglio) del bene.
- Data presunta dello spostamento (che non potrà essere inferiore a 30 giorni da quella di ricezione della denuncia).
Adempimenti successivi
Entro un mese dallo spostamento, andrà comunicato l’avvenuto spostamento del bene, allegando immagini fotografiche dello stesso nel nuovo luogo di collocazione. Tale comunicazione andrà replicata in caso di spostamenti temporanei, una volta che il bene sia ritornato nella sua sede originaria.
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026, 13:41
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise