Concessione per scavi e ricerche archeologiche
(artt. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
Le attività di ricerca archeologica e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero della Cultura, che può svolgerle direttamente ovvero affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati.
Nel caso di scavi e ricerche affidati in concessione, il rilascio del provvedimento è competenza della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio su istruttoria e parere degli Uffici periferici spettanti per territorio (Soprintendenze, Parchi Archeologici e Direzioni Regionali Musei), cui va inoltrata l’istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall’ICA – Istituto Centrale per l’Archeologia e concordando con l’Ufficio periferico competente la documentazione necessaria da allegare, individuata sulle basi delle caratteristiche del sito, delle peculiarità delle indagini e delle criticità per il patrimonio archeologico note negli areali interessati.
Le concessioni hanno una validità minima di 12 mesi e un termine massimo di 36, fatta salva la possibilità di rinnovo, con validità ricorrente dalla data del rilascio.
Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026, 11:16
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise