Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Scoperte fortuite di beni archeologici

Gli articoli citati fanno riferimento al Codice dei Beni Culturali – D.L.gs. 42/2004

 

1. Definizione e Ambito di Applicazione

Il ritrovamento si definisce “fortuito” qualora avvenga in modo accidentale e non programmato. La disciplina si applica ai beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo, sui fondali marini o rinvenuti in superficie (fuori terra), quali resti di strutture architettoniche, frammenti lapidei o reperti affioranti. Tali beni, in quanto testimonianze aventi valore di civiltà, appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato sin dal momento della loro scoperta.

 

2. Obblighi del Rinvenitore (Art. 90)

In ottemperanza all’Art. 90, lo scopritore è tenuto all’osservanza dei seguenti obblighi inderogabili:

  • Denuncia di rinvenimento: La scoperta deve essere denunciata entro ventiquattro ore alla Soprintendenza competente per territorio, ovvero al Sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato).
  • Custodia e Conservazione: Lo scopritore deve provvedere alla conservazione temporanea dei beni, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento.
  • Rimozione dei Beni: È vietata la rimozione dei beni salvo nei casi in cui ciò risulti indispensabile per garantirne la sicurezza e la custodia immediata.

 

3. Regime della Proprietà Statale (Art. 91)

Ai sensi dell’Art. 91, i beni indicati nell’Art. 10, da chiunque e in qualunque modo rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, a seconda della loro natura. Qualunque atto di impossessamento da parte di privati è considerato illegale e perseguibile penalmente.

 

4. Determinazione del Premio di Rinvenimento (Art. 92)

Il Ministero della Cultura può corrispondere un premio allo scopritore fortuito che abbia ottemperato agli obblighi di legge, purché non abbia introdotto nel fondo altrui senza consenso.
Misura del premio: Non può superare il quarto (25%) del valore dei beni rinvenuti.
Soggetti beneficiari: Il premio spetta allo scopritore e al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento. Qualora il proprietario coincida con lo scopritore, la quota può estendersi fino alla metà (50%) del valore complessivo.
Modalità di corresponsione: Il premio è corrisposto in denaro o, a richiesta, mediante rilascio di parte delle cose ritrovate, previa valutazione tecnica.

 

5. Responsabilità Penali e Sanzioni (Artt. 175 e 176)

La tutela del patrimonio archeologico nazionale è garantita da norme penali che sanzionano severamente le condotte che mettono a rischio l’integrità dei contesti storici o sottraggono beni alla collettività.

 

Articolo 175 – Violazioni in materia di ricerche archeologiche

La legge punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 81 a euro 1.033 chiunque:

  • Effettua ricerche non autorizzate: chiunque intraprenda attività di scavo o di ricerca (inclusa la prospezione con metal detector) finalizzata al rinvenimento di beni archeologici senza la necessaria concessione del Ministero della Cultura. Il reato si configura per il solo fatto di aver intrapreso la ricerca, indipendentemente dall’effettivo ritrovamento di oggetti.
  • Omette la denuncia: chiunque, avendo scoperto fortuitamente un bene archeologico, non ne dia comunicazione entro 24 ore alle autorità o non provveda alla sua custodia, violando gli obblighi sanciti dall’Art. 90.

 

Articolo 176 – Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

Qualora lo scopritore non si limiti all’omessa denuncia, ma decida di trattenere il bene per sé o per terzi, la fattispecie di reato diviene più grave.
L’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (poiché, ex Art. 91, la proprietà è statale fin dal momento del rinvenimento) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.549,37.
La sanzione è aumentata se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca o se riguarda beni di particolare rilevanza scientifica o economica.

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026, 13:43