Accesso agli atti
Riferimenti normativi principali
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 22–27)
- DPR 184/2006
L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione e ottenere copia di documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Secondo la Legge 241/1990, possono fare richiesta i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.
L’accesso agli atti serve a:
- conoscere documenti relativi a un procedimento amministrativo;
- tutelare un proprio diritto o interesse giuridico;
- verificare l’operato della Pubblica Amministrazione;
- ottenere copia di pratiche, autorizzazioni, pareri, verbali o altri atti amministrativi.
Il principio alla base è quello della trasparenza amministrativa.
Può presentare domanda:
- una persona fisica;
- un’impresa;
- un’associazione o altro soggetto portatore di interessi pubblici o diffusi,
purché dimostri un interesse giuridicamente rilevante collegato ai documenti richiesti.
La richiesta:
- deve essere motivata;
- deve indicare i documenti richiesti o gli elementi utili a identificarli;
- può essere inviata tramite PEC, email o presentata agli uffici competenti della Soprintendenza.
Tre tipi di accesso:
- Accesso agli atti → richiede un interesse diretto e riguarda documenti specifici;
- Accesso civico semplice → per documenti che la PA avrebbe dovuto pubblicare;
- Accesso civico generalizzato → consente a chiunque di chiedere dati e documenti ulteriori, senza dover dimostrare un interesse specifico.
La Soprintendenza mette a disposizione anche un modulo ufficiale
Mod. 11 – Richiesta accesso atti
PDF | 237,5 KB | Ver. 01.00/2026 | Aggiornato: 13/05/2026
Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026, 14:07
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise