Circolazione opere
Circolazione internazionale di beni culturali
Il patrimonio culturale italiano è tutelato da un complesso sistema di regole che disciplina come i beni culturali possono essere spostati, prestati per mostre ed esposizioni o portati all’estero.
La disciplina dell’uscita definitiva dal territorio nazionale è quella più articolata, poiché distingue tre regimi radicalmente diversi: il divieto assoluto, l’autorizzazione necessaria e la libera uscita.
La circolazione internazionale di beni culturali, sia all’interno dell’Unione Europea che fuori i confini dell’UE, è quindi controllata dal Ministero e necessita, a seconda della tipologia di beni, di autorizzazione da parte dell’Ufficio Esportazione ai sensi della legislazione vigente.
Gli Uffici di Esportazione, istituiti e disciplinati dal Capo IV del R.D. 3164 del 31.12.1923 e dal D.P.R. 28.07.1967, rivestono la funzione di controllo sulla circolazione dei beni in entrata e in uscita dal territorio nazionale autorizzando l’esportazione di opere o vietandola per quei beni, la cui uscita dal territorio nazionale costituirebbe un danno per il patrimonio culturale nazionale.
La modalità procedura è digitale (Sistema ministeriale SUE), con la sola deroga per le istruttorie relative a trasferimenti temporanei di opere che partecipano ad eventi espositivi.
Per l’esportazione all’estero di beni culturali dal Molise l’ufficio competente è l’Ufficio esportazione oggetti di antichità e di arte di Roma.
- D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 65-74;
- Legge 17 marzo 2026, n. 40, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena» in vigore dal 14 aprile 2026;
- Regolamento CEE n. 3911/92;
- Regolamento CE 116/2009.
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026, 13:42
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise