Toponomastica stradale e intitolazione di aree, monumenti e luoghi pubblici
Quadro normativo di riferimento
La materia della toponomastica e dell’intitolazione di strade, piazze, aree pubbliche e monumenti è disciplinata dalla normativa vigente, in particolare:
- dal Regio Decreto-Legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, recante norme sul mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali;
- dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente la “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;
- dall’art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
La toponomastica costituisce l’insieme delle denominazioni attribuite ai luoghi di un territorio amministrativamente delimitato. Ogni area di circolazione deve essere contraddistinta da una denominazione univoca. Per area di circolazione si intende qualsiasi spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, quali strade, vie, viali, piazze, piazzali, larghi, vicoli e similari.
Valore storico-culturale della toponomastica
Come ribadito anche dalla Circolare n. 38/2004 del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 dicembre 2002, n. 6790, la toponomastica rappresenta un apparato strumentale sviluppatosi nel tempo, anche attraverso la tradizione orale, per l’individuazione e la definizione dei luoghi.
Essa è portatrice di rilevanti valenze storico-sociali, in quanto espressione del radicamento delle comunità nei rispettivi territori. In tale prospettiva, le Soprintendenze esercitano un ruolo essenziale di tutela, operando quale presidio della memoria storica dei luoghi.
Attribuzione e variazione delle denominazioni
L’attribuzione di una denominazione a nuove aree di circolazione, così come la modifica del nome di strade, piazze o altri luoghi pubblici già esistenti, è subordinata all’autorizzazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
La Prefettura, in qualità di ufficio responsabile dell’adozione del provvedimento finale, provvede ad acquisire i pareri endoprocedimentali degli organi competenti, tra i quali:
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- la competente Deputazione di Storia Patria.
Le competenze delle Soprintendenze risultano particolarmente stringenti nei casi di mutamento della denominazione di strade e piazze comunali già esistenti, in considerazione delle rilevanti implicazioni storico-culturali connesse alla toponomastica.
Intitolazione a persone e monumenti commemorativi
Salvo specifiche deroghe previste dalla normativa, le aree di circolazione non possono essere intitolate a persone decedute da meno di dieci anni. Il medesimo limite temporale si applica all’intitolazione di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Per tali interventi è necessario acquisire anche il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con particolare riferimento alla compatibilità dell’intitolazione o dell’opera commemorativa con il contesto storico-architettonico di riferimento.
Procedimento
L’autorizzazione deve essere richiesta dall’Amministrazione comunale competente nei seguenti casi:
- attribuzione di una denominazione a nuove aree di circolazione;
- variazione della denominazione di vie, piazze o luoghi pubblici già esistenti;
- intitolazione di aree pubbliche, monumenti o manufatti commemorativi.
L’istanza deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, che attiva il procedimento acquisendo i pareri previsti.
L’istanza deve essere corredata, in via esemplificativa, dalla seguente documentazione:
- deliberazione della Giunta Comunale;
- relazione tecnica illustrativa;
- elaborati planimetrici atti a individuare e contestualizzare l’area oggetto dell’istanza;
- schede biografiche dei personaggi cui si intende intitolare lo spazio pubblico o il monumento.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio rilascia il parere di competenza entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della Prefettura territorialmente competente.
ATTENZIONE
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio rilascia il parere di competenza entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della Prefettura territorialmente competente.
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026, 13:42
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise