Verifica preventiva dell’interesse archeologico
Art. 28, c. 4, del D. Lgs 42/2004
Art. art. 41, c. 4 e Allegato I.8 D. Lgs. 36/2023
Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022
Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13, il Soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.
Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 41, comma 4, ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA), si svolge con le modalità procedurali di cui all’allegato I.8.
ATTENZIONE
La procedura di VPIA è distinta in due fasi
(D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, allegato I.8, art. 1, comma 1)
(D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Allegato I.8, art. 1, commi 2-6)
Durante la prima fase, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del codice, nella prima fase, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l’elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.
Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell’intervento alla seconda fase della procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l’esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.
Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l’esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, il soprintendente comunica l’esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l’assistenza archeologica in corso d’opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.
In ogni caso, la comunicazione relativa all’esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all’esito finale della verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4 dell’allegato I.8.
(D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Allegato I.8, art. 1, commi 7-11)
L’eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 dell’Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:
- esecuzione di carotaggi;
- prospezioni geofisiche e geochimiche;
- saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.
L’eventuale seconda fase della procedura si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 dall’avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
- contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
- contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
Qualora la verifica preventiva dell’interesse archeologico si protragga oltre l’inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell’affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell’esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori e deve includere l’eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 dell’Allegato II.18.
Ai sensi del comma 11, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.
Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove linee guida previste dal D. Lgs. 36/2023, trovano applicazione le Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.
Le Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, individuano le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari allo svolgimento delle singole fasi della procedura, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti.
In particolare il punto 4.3 “Raccolta dei dati” delle Linee Guida precisa che la registrazione delle presenze archeologiche, individuate durante le indagini prodromiche, deve essere effettuata secondo gli standard descrittivi dell’ICCD, mediante l’applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS.
Accesso agli archivi della Soprintendenza per la redazione della VPIA
La richiesta di accesso alla consultazione degli archivi della Soprintendenza per la redazione della documentazione relativa alla fase prodromica della procedura di VPIA deve essere trasmessa utilizzando l’apposito modulo.
Mod. 06 – Richiesta accesso archivio storico documentale e fotografico
PDF | 182,5 KB | Ver. 01.00/2026 | Aggiornato: 13/05/2026
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026, 13:40
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise