Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Accesso agli atti

Riferimenti normativi principali

  • Legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 22–27)
  • DPR 184/2006

L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione e ottenere copia di documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Secondo la Legge 241/1990, possono fare richiesta i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

 

L’accesso agli atti serve a:

  • conoscere documenti relativi a un procedimento amministrativo;
  • tutelare un proprio diritto o interesse giuridico;
  • verificare l’operato della Pubblica Amministrazione;
  • ottenere copia di pratiche, autorizzazioni, pareri, verbali o altri atti amministrativi.

Il principio alla base è quello della trasparenza amministrativa.

 

Può presentare domanda:

  • una persona fisica;
  • un’impresa;
  • un’associazione o altro soggetto portatore di interessi pubblici o diffusi,

purché dimostri un interesse giuridicamente rilevante collegato ai documenti richiesti.

 

La richiesta:

  • deve essere motivata;
  • deve indicare i documenti richiesti o gli elementi utili a identificarli;
  • può essere inviata tramite PEC, email o presentata agli uffici competenti della Soprintendenza.

 

Tre tipi di accesso:

  • Accesso agli atti → richiede un interesse diretto e riguarda documenti specifici;
  • Accesso civico semplice → per documenti che la PA avrebbe dovuto pubblicare;
  • Accesso civico generalizzato → consente a chiunque di chiedere dati e documenti ulteriori, senza dover dimostrare un interesse specifico.

La Soprintendenza mette a disposizione anche un modulo ufficiale

Mod. 11 – Richiesta accesso atti

PDF | 237,5 KB | Ver. 01.00/2026 | Aggiornato: 13/05/2026

Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026, 14:07