Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Paesaggistico

La tutela del paesaggio, a seguito dell’adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio del 20 ottobre del 2000 promossa dal Consiglio d’Europa, e successivamente recepita nell’ordinamento italiano con L. n.14/2019, viene radicalmente trasformata con l’introduzione della definizione di paesaggio, specificata all’art. 1 della Convenzione: “il paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Tale definizione ha apportato modifiche sostanziali alla nozione di paesaggio rispetto alle precedenti norme in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici (Legge n.778/1922 e Legge n. 1497/1939): “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.” (Art. 131 c.1 D.Lgs. 42/2004 attuale Codice dei Beni Culturali) In effetti, l’evoluzione dei criteri valutativi del paesaggio, dalla percezione estetico-naturalistica del territorio a quella che comprende anche la componente antropica, ha modificato il giudizio di valore e portato all’interpretazione del paesaggio come espressione dell’identità nazionale.

Il paesaggio tutelato, inteso come territorio su cui gravano specifiche disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali, rappresenta in Molise una notevole percentuale del territorio regionale. In particolare tutto il territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica per oltre il 70 % della sua estensione, pertanto la modificazione di gran parte dell’assetto del territorio, attuata attraverso diverse tipologie di opere, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Ai sensi del Codice, sono beni paesaggistici:

  • gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista dagli artt. 138-141:
    1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
    2. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
    3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
    4. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
  • le aree tutelate ope legis di cui all’art. 142:
    1. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
    2. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
    3. i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
    4. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
    5. i ghiacciai e i circhi glaciali;
    6. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
    7. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    8. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    9. le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    10. i vulcani;
    11. le zone di interesse archeologico

 

Per quanto attiene, invece, ai provvedimenti di tutela paesaggistica emanati ai sensi della previgente normativa (L. 778/1922, L. 1497/1939, D.Lgs. 490/1999), gli stessi conservano efficacia per quanto disposto dall’art. 157 del D.Lgs. 42/2004.

 

Aree sottoposte a tutela nella regione Molise ai sensi dell’art. 136 del d.Lgs. 42/2004

Aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 142 del d.Lgs. 42/2004 ricadenti nella regione Molise

 

Ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2026, 12:51