Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Disciplina per l’autorizzazione sui beni architettonici

Gli interventi sui beni culturali sono disciplinati nella parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Specificamente, l’art. 21, commi 4 e 5, prevede che:

…l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1.

L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Nel caso di beni pubblici, tali interventi, inoltre, sono disciplinati dal D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e nello specifico dal Titolo III – I Contratti nel settore dei beni culturali dagli artt. 132 a 134, nonché dall’Allegato II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.

 

I contenuti della documentazione per il progetto di intervento sui beni culturali

La documentazione progettuale a corredo dell’istanza con la quale si chiede alla Soprintendenza l’autorizzazione ad eseguire un intervento su un bene culturale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 deve rendere chiare le implicazioni dell’intervento sui valori culturali del bene.

Un utile riferimento può essere la normativa relativa alla predisposizione di progetti su beni pubblici tutelati, in conformità a quanto indicato dall’Allegato II.18 del Codice dei contratti pubblici, a cui di seguito si fa riferimento.

 

La scheda tecnica

Nell’ambito del procedimento di autorizzazione – e preliminarmente alla definizione del progetto – il proponente è tenuto alla trasmissione alla Soprintendenza della scheda tecnica di cui all’art. 14 dell’Allegato II.18. Tale scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

Inoltre, nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell’intervento.

Approvazione

La Soprintendenza ne approva i contenuti entro 45 giorni dalla trasmissione.

 

Il piano delle indagini

Il progetto dell’intervento può essere preceduto da un piano delle indagini.

Si ritiene utile rammentare che le indagini che prevedono campionamenti di materiale e interventi distruttivi o parzialmente distruttivi che comportano perdita di materia (carotaggi, prelievi, prove con martinetti ecc.) vanno preliminarmente autorizzate ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 da questa Soprintendenza.

 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica

Il proponente individua il livello di progettazione da sottoporre ad autorizzazione.

Una specifica disciplina è prevista per i lavori di manutenzione (AllegatoII.18, art. 23) e per gli scavi archeologici (Allegato II.18, art. 16).

A seguito dell’approvazione della scheda tecnica da parte della Soprintendenza, può essere presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica (Allegato II.18, art. 13) che deve essere composto, di norma, da:

  1. relazione generale;
  2. relazione tecnica;
  3. indagini e ricerche preliminari relative a:
    1. analisi storico-critica;
    2. materiali costitutivi e tecniche di esecuzione;
    3. rilievo e documentazione fotografica dei manufatti;
    4. diagnostica;
    5. individuazione del comportamento strutturale e analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
    6. individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti;
  4. planimetria generale ed elaborati grafici;
  5. prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
  6. scheda tecnica di cui all’articolo 14 dell’Allegato II.18, come approvata dalla Soprintendenza
  7. calcolo sommario della spesa;
  8. quadro economico di progetto;
  9. cronoprogramma dell’intervento;
  10. documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
  11. studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica;
  12. scheda sinottica dell’intervento sulla valutazione e riduzione del rischio sismico;
  13. e da ogni altro elaborato o documento ritenuto utile alla comprensione del progetto.

 

Il progetto esecutivo

Il proponente può valutare di presentare direttamente il progetto esecutivo (Allegato II.18, art. 15) che deve essere composto, di norma, da:

  1. relazione generale;
  2. relazioni specialistiche;
  3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
  4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  5. piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti;
  6. piano di sicurezza e di coordinamento;
  7. computo metrico-estimativo e quadro economico;
  8. cronoprogramma;
  9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
  10. capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
  11. scheda sinottica dell’intervento sulla valutazione e riduzione del rischio sismico;

e da ogni altro elaborato o documento ritenuto utile alla comprensione del progetto

Al progetto esecutivo va allegata anche la scheda tecnica di cui all’articolo 14 dell’Allegato II.18, come approvata dalla Soprintendenza

 

Nota bene

In relazione alle caratteristiche del manufatto e alle specificità dell’intervento, la documentazione progettuale comprenderà elaborati che dovranno dare conto dei seguenti aspetti:

  • ricostruzione della storia del manufatto, ivi compresa la storia dei dissesti statici;
  • esiti di indagini sul manufatto;
  • caratterizzazione delle tecniche e dei materiali costitutivi, indicando lo stato di degrado di questi ultimi, preferibilmente ricorrendo a lessici standardizzati, nonché i relativi interventi conservativi;
  • nei casi di dissesti statici, comprensione dei meccanismi di danno con i relativi interventi, dando conto di quelli finalizzati alla eliminazione delle cause (laddove possibile) e di quelli finalizzati alla eliminazione degli effetti;
  • individuazione delle soluzioni progettuali adottate per il superamento delle barriere architettoniche con riferimento alle Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale approvate con DM 28.03.2008;
  • individuazione delle soluzioni progettuali adottate per gli adeguamenti impiantistici (DM 37/2008) e l’efficientamento energetico (MIBACT 2015, Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani).

Si raccomanda una particolare attenzione agli interventi su beni culturali che presentano superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, come indicati all’art. 1 dell’Allegato II.18. Per essi trova applicazione quanto previsto dall’art. 9bis del D. Lgs. 42/2004 nonché art. 19 dell’Allegato II.18.

 

Varianti e modifiche progettuali

Le varianti o modifiche al progetto autorizzato, anche di modesta entità, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza.

 

La sottoscrizione di un progetto su un bene culturale

Relativamente ai beni architettonici, il progettista sottoscrittore deve essere regolarmente iscritto ad un albo professionale e abilitato al tipo di intervento proposto, compatibilmente con la normativa che regola l’esercizio e le competenze professionali di cui all’art. 52, comma 2, del R.D. n. 2537/1925.

Relativamente alle altre tipologie di beni culturali, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale (Allegato II.18, art. 19, comma 1), il progetto potrà essere sottoscritto anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’art. 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l’intervento da attuare.

 

La presentazione dell’istanza

L’istanza va presentata alla Soprintendenza allegando gli elaborati di progetto.

Nei casi di trasmissione dell’istanza a mezzo mail o PEC, la documentazione progettuale dovrà costituirne allegato. In alternativa, per file di grandi dimensioni potrà procedersi alla trasmissione mediante link, solo se disponibile su piattaforma certificata. Tale modalità di trasmissione, infatti, soddisfa i requisiti di tracciabilità richiesti dai sistemi di protocollazione informatica delle Pubbliche Amministrazioni.

Non potranno ritenersi rispondenti a tali requisiti i file trasmessi mediante link a scadenza (per esempio wetransfer o similari) o privi dei requisiti di tracciabilità (per esempio google drive versione free).

Tempistiche

A fare data dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione con procedimento ordinario, i tempi per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza sono stabiliti in 120 giorni (art. 22, comma 1 del D. Lgs. 42/2004).

 

Il Consuntivo scientifico

Al termine dei lavori sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi, che costituiscono il consuntivo scientifico ai sensi dell’art. 116, comma 10, lett. a), del D.lgs 36/2023.

 

D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
D.lgs 36/2023 – Codice dei contratti pubblici

  • Allegato II.18 – Requisiti documentali per PFTE, esecutivo e CEL
  • Allegato II.12 – Categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24, OS25, OG13

Normativa tecnica e linee guida MiC

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026, 14:20