Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Co.Re.Pa.Cu.

Commissione regionale per il patrimonio culturale (Co.Re.Pa.Cu.) del Molise

Art. 21 D.P.C.M. 15/03/2024, n. 57

 

A seguito della riforma organizzativa del Ministero della Cultura disposta con D.P.C.M. n. 57 del 13 marzo 2024 e con D.M. n. 270 del 5 settembre 2024, in attuazione dell’art. 21 del D.P.C.M. 57/2024, la Commissione regionale del Patrimonio culturale del Molise è stata istituita ex novo con Decreto n.18 del 23 settembre 2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise.

La Commissione regionale per il patrimonio culturale per il Molise, ex art. 21 del DPCM 57/2024, è organo collegiale a competenza intersettoriale; coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un’azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.

La Commissione è presieduta dal Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Molise, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai dirigenti degli istituti come di seguito elencati:

  • Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise;
  • Parco Archeologico di Sepino – Direzione Regionale Musei Nazionali Molise.

Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici.

La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d’ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

  • verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
  • dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice;
  • autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza nei quali l’autorizzazione è rilasciata dal competente Soprintendente;
  • autorizza, su proposta del Soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli artt. 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
  • richiede alle Commissioni regionali di cui all’art. 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 138 del Codice;
  • adotta, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 141 del medesimo Codice;
  • provvede, anche d’intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del Soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 141-bis del Codice;
  • esprime l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’art. 44 del Codice;
  • esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.

La Commissione svolge, altresì, le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all’art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli uffici periferici del Ministero, entro il termine perentorio

di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti uffici periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla ricezione dell’atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato.

Le risorse umane e strumentali per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2026, 12:49